Art. 17.
(Rapporti patrimoniali).

      1. Con accordi stipulati tra i conviventi sono regolamentati i rapporti patrimoniali, le modalità e i tempi della contribuzione reciproca alle spese comuni della convivenza e dell'abitazione familiare, ivi comprese le conseguenze sul piano economico della cessazione della convivenza.
      2. In assenza di espressa pattuizione tra le parti trova applicazione l'articolo 2034 del codice civile in materia di obbligazione naturale.